Prodotti DOP e IGP: differenze e particolarità

prodotti DOP e IGP

C’è molta confusione riguardo i prodotti DOP e IGP. Forse sappiamo cosa vogliono dire queste sigle, ma conosciamo le differenze tra loro? Quali sono le loro peculiarità?

I prodotti DOP e IGP restano tra le classificazioni di eccellenza del nostro paese, per questo è bene vedere e valutare più a fondo la loro struttura e le loro specifiche.

Questo non solo da parte del consumatore, ma anche per un imprenditore agricolo che vuole crescere e guadagnare.

prodotti DOP e IGP

Indice

Prodotti DOP e IGP

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti DOP e IGP riconosciuti dall’Unione europea.

Un’ulteriore dimostrazione della grande qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame che lega le eccellenze agroalimentari italiane al proprio territorio di origine.

Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell’UE:

  1. favorisce il sistema produttivo e l’economia del territorio;
  2. tutela l’ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;
  3. sostiene la coesione sociale dell’intera comunità.

Allo stesso tempo, grazie alla certificazione comunitaria, si danno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.

Per questo motivo l’Unione europea detta regole precise per la loro salvaguardia, prevedendo l’istituzione di appositi regimi normativi di qualità, a tutela della buona fede dei consumatori e con lo scopo di dotare i produttori di strumenti concreti per identificare e promuovere meglio prodotti aventi caratteristiche specifiche, nonché proteggerli da pratiche sleali.

I prodotti DOP e IGP si identificano per le caratteristiche peculiari legate ad un disciplinare di produzione, di cui sia comprovata l’origine “storica” nel territorio dichiarato nella denominazione.

Se sei curioso, vedi l’elenco dei prodotti DOP e IGP del nostro paese.

prodotti DOP e IGP

I due marchi, DOP e IGP, messi a confronto.

Prodotti DOP: denominazione d’origine protetta

Cominciamo a vedere le differenze tra prodotti DOP e IGP.

Secondo l’Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE n. 510/2006, si intende per «denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Quindi i prodotti DOP sono alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.

L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.

Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata.

Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione. Il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

Per distinguere, anche visivamente, i prodotti DOP e IGP, il marchio DOP è di colore giallo – rosso.

prodotti DOP e IGP

Il capocollo di Calabria è un esempio di prodotto DOP, specifico solo di questa regione.

Procedura per il riconoscimento della DOP

Ai sensi dell’art. 4, par. 1, del regolamento CE n. 510/2006, per beneficiare di una denominazione d’origine protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

Ai sensi dell’art. 5, inoltre, la domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazione.

Il termine “associazione” sta a significare qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare.

Altre parti interessate possono far parte dell’associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006.

L’associazione può presentare la domanda di registrazione solo per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce od elabora. La domanda di registrazione della DOP è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica.

La domanda di registrazione comprende:

  • il nome e l’indirizzo dell’associazione richiedente,
  • il disciplinare previsto dall’art. 4,
  • il documento unico recante gli elementi principali del disciplinare
  • la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica

Lo Stato membro esamina la domanda di registrazione per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento.

Qualora si ritenga che i requisiti del regolamento siano soddisfatti, lo Stato adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione europea la documentazione per la decisione definitiva.

Dalla data di presentazione della domanda alla Commissione europea, lo Stato membro può accordare alla denominazione, in via transitoria, una protezione.

Tale protezione cesserà successivamente a decorrere dalla data di adozione della decisione sulla registrazione.

Prodotti IGP: indicazione geografica protetta

Secondo l’Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE n. 510/2006, si intende per «indicazione geografica» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Ecco da qui possiamo capire la principale differenza tra prodotti DOP e IGP: affinché un prodotto possa essere considerato IGP, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.

Anche chi produce IGP, come per il DOP, deve attenersi alle regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

Si differenzia dalla più prestigiosa DOP, quindi, per il suo essere generalmente un’etichetta maggiormente permissiva sulla sola provenienza delle materie prime (che se previsto dai singoli disciplinari possono essere sia di origine nazionale che di origine comunitaria o talvolta anche extra-comunitaria), in quanto tutela le ricette e alcuni processi produttivi tipici del luogo ma non per forza l’origine del prodotto nel suo intero complesso, se non quello della produzione finale.

Ciò viene a volte concesso principalmente perché una produzione di materie prime a livello locale o nazionale destinata a tale scopo potrebbe non essere sufficiente per soddisfare la richiesta del prodotto a livello globale, o perché alcuni ingredienti di origine estera vengono considerati più idonei per le loro specifiche caratteristiche organolettiche, che hanno un ruolo determinante nella riuscita finale del prodotto.

prodotti DOP e IGP

La lenticchia di Castelluccio di Norcia è classificata come prodotto IGP. Viene coltivata, oltre che in Umbria, anche nelle Marche ma il processo di produzione principale avviene proprio nella piccola frazione dell’altopiano norcino.

Prodotti STG: specialità tradizionale garantita

Oltre ai consueti prodotti DOP e IGP, vi è in realtà un’altra classificazione di qualità: STG – specialità tradizionale garantita.

È stato volutamente introdotto dall’Unione Europea per tutelare produzioni specifiche che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali.

Diversamente dai prodotti DOP e IGP, la certificazione STG (disciplinata dal Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari) si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che

  1. abbiano una produzione o composizione “specifica”, cioè differente da altri prodotti simili;
  2. e “tradizionale”, cioè esistente da almeno trent’anni.

Ecco quindi un’altra differenza: determinati prodotti possono essere considerati STG anche se non vengono prodotti necessariamente solo in tale zona.

Anche una preparazione STG deve essere conforme ad un preciso disciplinare di produzione, il quale deve indicare:

  • la denominazione specifica del prodotto,
  • una descrizione agroalimentare (comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche) e del metodo di produzione,
  • la motivazione sulla specificità del prodotto,
  • i documenti storici che dimostrano la tradizionalità,
  • le modalità dei controlli.

Adesso sai veramente tutto sulle differenze tra prodotti DOP e IGP, addirittura anche sugli STG. Buona spesa!

Compra sano.
Compra italiano.

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Prodotti DOP e IGP: differenze e particolarità ultima modifica: 2019-01-04T06:22:15+00:00 da Elia Valmori

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